Il Manifesto della educazione diffusa, redatto, sottoscritto e pubblicato in data 30 Luglio 2018 contiene i principi dell’educazione diffusa e che il testo insieme a tutte le pubblicazioni successive legate ad esso, come declinazioni operative e precisazioni teoriche, costituiscono parte integrante e fondamentale del presente atto,
• considerato che l’educazione diffusa è un’alternativa radicale all’istituzione scolastica attuale e che si debbano rimettere bambini e ragazzi in circolazione nella società che, a sua volta, deve assumere in maniera diffusa il suo ruolo educativo e formativo.
• nella convinzione che il luogo fondamentale dell’educazione diffusa dove ridursi a una base, un portale ove organizzare attività che debbono poi realizzarsi nei mondi aperti del reale, negli spazi di una città e di un territorio in virtuosa trasformazione, tramite un progressivo adeguamento reciproco delle esigenze delle attività pubbliche e private interessate, degli insegnanti e dei ragazzi e bambini stessi.
• consapevoli che si tratti di un processo di medio-lungo periodo che tuttavia svilupperà, a partire da questa dichiarazione di intenti, esperienze pilota in molti luoghi interessati mettendo a punto, progressivamente gli strumenti urbanistici, viabilistici, legislativi e educativi in senso stretto per raggiungere e realizzare istanze di educazione diffusa.
• convinti della necessità di una progressiva sostituzione dell’attuale sistema-scuola, privo di connessione con le realtà con modalità di apprendimento realizzato in esperienze concrete ma soprattutto rielaborate, riflettute e criticate dagli allievi stessi in luoghi mirati con l’aiuto di méntori, guide, esperti e conduttori capaci di agevolare i percorsi di interconnessione quanto di saper creare sempre maggior autonomia e autoorganizzazione.
• auspicando che i ragazzi e i bambini nel mondo costituiranno una nuova linfa da troppo tempo emarginata e costringeranno la società e il lavoro a ripensarsi, a rallentare e a interrogarsi.
Finalità
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di promozione sociale.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche e di utilità sociale, attraverso
l’esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.
3. Essa opera nei seguenti settori:
• educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,
incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura
•Attività di interesse generale
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) Informazione, promozione, diffusione e sperimentazione del progetto di un sistema dell’educazione diffusa
b) Formazione di docenti, amministratori, associazioni e cittadini nell’ambito del progetto di un sistema dell’educazione diffusa
c) Ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all’attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

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